PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le prestazioni, i servizi e i prodotti di natura turistico-alberghiera sono soggetti a un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.

Art. 2.

      1. L'aliquota di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.